Unità Operative
Il Decreto Lgs. 27 settembre 2010, n.181, stabilisce le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.
Ambito di applicazione
Il Decreto si applica esclusivamente alla specie Gallus gallus, destinata alla produzione di carne (pollo da carne).
Che cosa prevede il Decreto
Tutti gli stabilimenti devono rispettare i requisiti previsti dall’Allegato I del Decreto stesso.
Gli stabilimenti che intendano allevare a densità superiori ai 33 kg. pv/mq:
- e fino a 39 kg. pv/mq, devono rispettare le disposizioni previste dagli allegati I e II
- e fino a 42 kg pv/mq, devono rispettare le disposizioni previste dagli allegato I, II e V
Modalità di accesso
Le Ditte che intendono allevare in deroga e cioè con densità superiori ai 33 kg/mq devono presentare una Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’allevamento
- il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario;
- Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:
- in caso di esito favorevole, provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale;
- in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi;
- in caso l’attività possa essere conformata alla normativa vigente, dispone la sospensione dell’attività e l’adozione delle misure necessarie per l’adeguamento.
Recapiti e punti di erogazione
Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
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- Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2024 - 09:01