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Prestazione per l'impresa - Gestire l'attività
Modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare - Distretto Est e Distretto Ovest
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Modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare – Distretto Est e Distretto Ovest

Unità Operative

In  data  28  marzo  2021  è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.  02  febbraio  2021,  n.  32  (di  seguito  decreto)  in sostituzione  del  D.Lgs.  19  novembre  2008,  n.  194  le  cui  disposizioni  e  tariffe  di  competenza  delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della  normativa  in  materia  di  alimenti  e  sicurezza  alimentare,  materiali  e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti  derivati,  benessere  degli  animali,  immissione  in  commercio  e  uso  di prodotti fitosanitari.

Le  Autorità  Competenti,  tra  le  quali  le  Aziende  Unità  Locali  Socio  Sanitarie  (di  seguito  AULSS), applicano  e  riscuotono  (art.  1,  c.  2)  dagli  operatori  dei  settori  interessati  (art.  1,  c.  3)  le  tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

L’azienda ULSS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti –  diversi  da  quello  annesso  e  dal  quello  funzionalmente  connesso  che  vende  o  somministra  al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in  tre  fasce  di  rischio,  fatte  salve  le  indicazioni  previste  nella  medesima  tabella  (art.  6,  c.  6).  Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c.  8)  e,  nel  caso  in  cui  uno  stabilimento  effettui  una  o  più  attività  registrate  o  riconosciute  di  cui all’allegato  2,  sezione  6,  tabella  A,  l’Azienda ULSS  applica  un’unica  tariffa  corrispondente  a  quella dell’attività  della  medesima  sezione  con  il  livello  di  rischio  maggiore  tra  quelli  attribuiti  allo stabilimento dall’Azienda ULSS (art. 6, c. 9).

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6, c. 10).

È  assoggettato  alle  tariffe  di  cui  all’art.  6,  c.  6  del  decreto,  lo  stabilimento  di  cui  all’allegato  2, sezione  6,  tabella  A  che  ha  iniziato  una  o  più  attività  di  cui  alla  medesima  sezione  in  data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente  (per l’anno 2022 l’anno  di riferimento è il 2021)  a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (Allegato B).

Modalità di accesso

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2,  sezione 6,  tabella A, trasmettono all’Azienda ULSS  nel  mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato  B)  compilata  con  le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3).

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla  base  delle  informazioni  acquisite  dall’autodichiarazione  l’Azienda ULSS  applica  la  tariffa  forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2.

L’autodichiarazione  non  deve  essere  trasmessa  dagli  operatori  delle  piattaforme  di  distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry di cui all’art. 6, c. 10 del decreto.

In  caso  di  omessa  trasmissione  dell’autodichiarazione  e  di  omesso  pagamento  della  tariffa forfettaria  annua  da  parte  dell’operatore,  l’Azienda ULSS  applica  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  17  del decreto.  In  particolare,  in  caso  di  omessa  trasmissione  della  prima  autodichiarazione  o  dei successivi  aggiornamenti,  ove  dovuti,  da  parte  dell’operatore  delle  attività  di  cui  all’allegato  2, sezione  6,  tabella  A,  l’Azienda ULSS  applica,  per  ogni  anno  di  riferimento,  in  cui  non  è  stata  pagata,  la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2).

Si rappresenta che la Dichiarazione sostitutiva di certificazione  (Allegato B) viene resa ai sensi del DPR 445/2000 e a tal fine deve essere corredata dal documento d’identità del sottoscrittore.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.Lgs n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe di competenza delle AULSS previste dal D.Lgs n. 32/2021.

Costo

In base al DLgs n. 32/2021 Allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A).

Modalità di pagamento

Utilizzo del portale RUNCEV.

Normativa

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.32, Legge 4 ottobre 2019 n.117, Regolamento UE 2017/625.

Recapiti e punti di erogazione

Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Telefono:
0444 475713

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30; il Sabato su appuntamento.
Telefono:
0444 202120

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Allegati

Clicca sul nome del file per il download dell’allegato.
Modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare

Allegato A - Decreto Legislativo 32/2021 Allegato 2, sezione 6, tabella A (273.5 KB)

Allegato B - Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione – DLgs n. 32 /2021 Allegato 4, modulo 6 (105.0 KB)


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