Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Cerca
Close this search box.
Farmaci all'estero
/
/
Farmaci all’estero

Unità Operative

Le modalità attraverso cui un cittadino residente in Italia, che ha diritto all’assistenza farmaceutica, può continuare ad avere gratuitamente la terapia cronica, quando si reca all’estero per un periodo prolungato, dipendono dalla destinazione e dalla durata del soggiorno.

I cittadini che si assentano dal territorio nazionale per un periodo inferiore a 60 giorni possono recarsi in farmacia con la ricetta del proprio medico, e ottenere il quantitativo massimo consentito per coprire una terapia di 60 giorni, che deve essere accompagnato da una dichiarazione medica attestante la necessità del farmaco.

Nel caso in cui il soggiorno in un Paese appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, superi i 60 giorni, il cittadino può avere la prescrizione della terapia nel Paese di destinazione con lo stesso trattamento che riceverebbe un cittadino residente in quel Paese esibendo la propria Tessera Sanitaria che viene chiamata anche TEAM ovvero Tessera Europea di Assicurazione Malattia, il cui codice è’ presente nella parte posteriore della tessera sanitaria. Quindi, se la normativa del Paese europeo, prevede il pagamento del solo ticket, anche il cittadino italiano pagherà solo quello. Qualora vengano invece sostenute delle spese, sarà possibile al rientro richiedere il rimborso alla propria ULSS di residenza. Se il farmaco necessita di ricetta medica, il paziente può rivolgersi ad un medico di una struttura convenzionata in quel Paese. 

Diversamente, qualora ci si trovi in vacanza per un periodo superiore ai 60 giorni in un Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, il cittadino
è tenuto a pagare per intero il costo del farmaco. E’ pertanto opportuno sottoscrivere prima della partenza un’assicurazione privata che copra il costo del farmaco stesso. Infine, esclusivamente per le persone che devono recarsi per lavoro in paesi al di fuori dell’Unione Europea o in caso di studenti titolari di borse di studio e loro familiari, è previsto dal DPR 618/1980 il rilascio di un attestato che permette l’accesso alle cure nel Paese estero in forma indiretta ovvero con pagamento diretto e successivo rimborso e, se necessario, di ottenere il nulla osta per l’esportazione del farmaco all’estero qualora questo non sia reperibile nel paese di destinazione. 

Si ricorda che l’assenza dal territorio nazionale superiore ai 30 giorni deve essere comunicata all’ufficio mobilità internazionale della propria ULSS per la sospensione temporanea del medico curante, che verrà riattivato al rientro in Italia.

I contenuti sono stati utili?

Clicca sulle faccine per votare!

Torna in alto