Unità Operative
L’attività autoptica si distingue in due tipologie: il riscontro diagnostico e l’autopsia giudiziaria.
Il riscontro diagnostico
Il regolamento di Polizia Mortuaria dispone (DPR 10 Settembre 1990, n. 285 – art.37) che siano sottoposti a riscontro diagnostico le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati in Ospedale, in deposito di osservazione o in obitorio, nonché le salme di persone decedute negli Ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Può disporlo anche il Direttore sanitario dell’ASL sulle salme di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospettata di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
Non è possibile opporsi al riscontro diagnostico che è obbligatorio quando trattasi di persone decedute senza assistenza medica. In ogni altro caso è disposto dal Medico curante o dal Direttore sanitario.
Il riscontro diagnostico ha le seguenti finalità:
- accertamento della causa di morte;
- chiarimento di quesiti clinico-scientifici relativi al singolo caso;
- verifica della causa di morte nelle persone decedute a domicilio per una malattia diffusiva o sospetta per esserlo;
- accertamento della causa della morte delle persone decedute a domicilio quando sussita il dubbio sulle cause della morte stessa.
Nota: presso il Distretto Ovest il riscontro diagnostico viene eseguito dall’Unità Operativa di Medicina Legale di Vicenza, previa visione della richiesta da parte della Direzione Medica.
L’autopsia giudiziaria
Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il Medico che constata il decesso deve prontamente informare l’Autorità Giudiziaria (art. 365 c.p.). Il Procuratore della Repubblica, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia, secondo le modalità previste dall’articolo 360 del cpp, ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo avere compiuto le indagini occorrenti all’identificazione” (DL 28 Luglio 1989, n. 271). Le autopsie giudiziarie sono regolate dalle Norme di proceduta penale e, per la parte tecnica, dalla circolare ministeriale del 30 Giugno 1910.
L’autopsia è un accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 cpp) perché compiuto sul cadavere, il cui stato è soggetto a modificazione con pericolo di produrre alterazione e/o distruzione dei reperti. Per l’esecuzione dell’autopsia il medico settore deve attenersi alle “Istruzioni sulla tecnica medico-legale delle autopsie giudiziarie” (circolare n. 1663 del 1910 del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti) tuttora in vigore.
Documentazione
Risultato del Riscontro diagnostico: per le autopsie mediche in caso di decesso successivo a ricovero il referto è parte integrante la cartella clinica e può essere richiesto (anche su delega) dagli aventi diritto all’Ufficio Cartelle Cliniche (presso il Distretto Est) e all’Ufficio Cassa dell’Ospedale (presso il Distretto Ovest).
Per le autopsie Giudiziarie il referto va richiesto alla Procura.
Recapiti e punti di erogazione
Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.
- Area L (zona chiostro) - 2° Piano | Scala L3
dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:45
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
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- Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2023 - 11:47