Unità Operative
Per detenere animali pericolosi occorre essere autorizzati.
Si definiscono pericolosi “tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc., ovvero provenienti da riproduzione in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo”.
Animali pericolosi, distinguiamo:
- Animali pericolosi ad “azione diretta”: sono gli animali contemplati nell’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996, compresi gli aracnidi selvatici (ragni, scorpioni …) di cui all’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003; questi animali possono essere detenuti solo da coloro che sono stati autorizzati dal Prefetto (occorre quindi rivolgersi alla Prefettura).
- Animali che possono essere pericolosi in maniera indiretta (anche per motivi psicologici: stati di paura, di ansia etc.). Il problema si pone soprattutto per i rettili e per gli aracnidi (ragni, scorpioni …), che non rientrano nell’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003 (vedi punto 1); in questo caso occorre essere autorizzati dal Sindaco del proprio Comune di residenza.
Modalità di accesso
Per la detenzione (possesso) di animali pericolosi “ad azione diretta” è necessario rivolgersi alla Prefettura.
Per la detenzione di animali pericolosi in maniera indiretta occorre:
- contattare dapprima il Corpo Forestale dello Stato per verificare se l’animale appartiene o meno a una categoria CITES (Corpo Forestale dello Stato, presso il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Vicenza);
- contattare poi il Servizio Veterinario di Vicenza per capire se l’animale possa, dato il contesto in cui lo stesso viene detenuto, essere considerato pericoloso o meno.
Nel caso serva l’autorizzazione del Sindaco occorre:
- presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si detiene l’animale.
- il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario
- Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:
in caso di esito favorevole:
- comunica, attraverso il SUAP il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune
- registra la Ditta e l’attività nel Sistema Informativo Regionale
nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati:
- comunica, attraverso il SUAP, le carenze dei requisiti rilevate nel corso del sopralluogo, cui la Ditta deve porre rimedio per ottenere l’autorizzazione
- dopo che la Ditta ha comunicato, attraverso il SUAP, che le carenze rilevate sono state rimosse, provvede ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica
in caso di esito sfavorevole:
- comunica, attraverso il SUAP, che non può essere conseguita l’autorizzazione richiesta
Tener presente che:
- la domanda di detenzione deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita dell’animale in stato di cattività
- anche la cessione o il decesso dell’animale deve essere comunicato entro 10 giorni attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune.
Recapiti e punti di erogazione
Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento.
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
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- Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2024 - 09:00