La vigente normativa sull’Anagrafe suina prevede l’obbligo che gli allevatori inviino all’ULSS di residenza la scheda di censimento entro il 31 marzo di ogni anno. La scheda deve essere compilata e consegnata anche se l’allevamento è attualmente vuoto.
Si prevedono sanzioni da euro 1.000 a euro 6.000 in caso mancata comunicazione del censimento, e in caso di mancata o ritardata comunicazione delle movimentazioni (consegna del Mod. 4 al delegato Ulss o Coldiretti entro 7gg e compilazione del registro aziendale maggiori informazioni nella sezione dedicata alle movimentazioni).
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Si rivolge a tutti gli allevatori di suini residenti nel territorio dell’ULSS 8.
Modalità di accesso
Le schede, potranno essere inviate ai Servizi Veterinari tramite posta ordinaria, fax, posta elettronica o posta certificata agli indirizzi sotto riportati, o eventualmente consegnate personalmente in orario ufficio presso le nostre sedi.
Costo
Non è previsto nessun costo per l’allevatore per la registrazione dell’allevamento suino, per il censimento e per la movimentazione.
Normativa
Decreto Legislativo n. 200 del 26/10/2010; Direttiva 2008/71/CE.
Recapiti e punti di erogazione
Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; il pomeriggio solo previo appuntamento concordato.
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 9.00 su appuntamento
Segreteria
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
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- Ultimo aggiornamento: 9 Giugno 2023 - 19:07