Unità Operative
Il Regolamento CE N. 183/2005 stabilisce i “ requisiti per l’igiene dei mangimi”.
- si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, dalla produzione primaria sino all’immissione dei mangimi sul mercato
- prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano riconosciuti o registrati
- gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza registrazione o riconoscimento
- prevede che il riconoscimento sia riservato ad attività particolari quali la produzione di additivi, premiscele o mangimi che contengono “additivi sensibili”. Tutte le altre attività devono essere registrate (es. coltivazione, somministrazione, trasporto, essiccazione, stoccaggio, fabbricazione di mangimi )
Definizioni:
- Regolamento: il Regolamento CE N. 183/2005
- Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali
- Operatore del settore dei mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa di mangimi posta sotto il suo controllo
- Produzione primaria: la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengano sottoposti al altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.
Per ulteriori informazioni visitate il sito della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/alimentazione-animale
Modalità di accesso
Riconoscimento
Le Ditte soggette a riconoscimento e cioè quelle che:
- fabbricano o commercializzano additivi o premiscele per mangimi di cui all’Allegato IV, Capo 1 e Capo 2 rispettivamente, del Regolamento
- fabbricano mangimi utilizzando gli additivi o le premiscele di cui all’Allegato IV, Capo 3 del Regolamento
devono presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la completezza della documentazione presentata e qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’aggiornamento
- effettua un sopralluogo di verifica dei requisiti igienico-sanitari (i requisiti sono quelli previsti nell’allegato II del Regolamento che verranno verificati utilizzando la scheda allegata):
in caso di esito favorevole:
- notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il Decreto di Riconoscimento
- registra la Ditta e l’attività nel Sistema Informativo Regionale
nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati:
- comunica, attraverso il SUAP, le carenze dei requisiti rilevate nel corso del sopralluogo, cui la Ditta deve porre rimedio per ottenere il Riconoscimento
- dopo che la Ditta ha comunicato, attraverso il SUAP, che le carenze rilevate sono state rimosse, provvede ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica
in caso di esito sfavorevole:
- comunica, attraverso il SUAP, che non può essere conseguito il Riconoscimento richiesto
L’attività può essere intrapresa solo se ha conseguito il riconoscimento.
Registrazione
Per registrarsi le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:
- in caso di esito favorevole, provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale
- in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi
- in caso l’attività possa essere conformata alla normativa vigente, dispone la sospensione dell’attività e l’adozione delle misure necessarie per l’adeguamento
La Registrazione della Ditta NON comporta il rilascio di alcun numero.
Le Ditte possono documentare la loro Registrazione esibendo copia della ricevuta rilasciata dal SUAP.
Richiesta, per le Ditte registrate, del numero di identificazione (Reg. CE n. 767/2009)
Le Ditte registrate hanno la possibilità di richiedere l’attribuzione di un numero di identificazione, come previsto dall’art. 17 del Reg. (CE) n. 767/2009.
La richiesta va fatta solo dalle Ditte che:
- producono mangimi per conto terzi
- importano mangimi
Le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- prende in carico la pratica e attraverso il Sistema Informatico Regionale inoltra la richiesta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
- una volta che il competente Ufficio della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto avrà provveduto ad assegnare il numero di identificazione, il Servizio Veterinario lo notificherà alla Ditta interessata attraverso il SUAP.
Comunicazione di variazione di Riconoscimento/Registrazione
Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richiesta di revoca del numero di identificazione (art. 17, Reg. (CE) n. 767/2009), le cessazione di attività vanno comunicate attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.
Recapiti e punti di erogazione
Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento.
Email: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)
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- Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2024 - 08:59